Art. 21 della Costituzione
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”
La libertà di manifestazione del pensiero è condizione del modo di essere di un Paese, è una pietra angolare della democrazia e di uno Stato di diritto così come affermato dalla Corte Costituzionale più volte fin dalle sue prime sentenze. Infatti, così come affermato dalla Consulta, “è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle … che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale.” (sent. N. 9/1965). Il diritto di cui all’art. 21 Cost. è “il diritto più alto dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla Costituzione” (sent. N. 168/1971).
La libertà di manifestazione del pensiero rientra tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 Cost. con la conseguenza che la Repubblica deve garantirla (sempre) e non sopprimerla. La libertà di cui all’art. 21 Cost. non è una conseguenza della democrazia, ciò che potrebbe portare a configurarla come funzionale alla democrazia stessa, ma, viceversa, è il fondamento del regime democratico (nel senso che è la circolazione delle idee che porta, tra le altre conseguenze, anche all’affermazione dello Stato democratico). In effetti, la lettura che la Corte Costituzionale ha mostrato di darne, almeno prevalentemente, non è stata quella funzionalistica, ma quella individualistica o liberale, per la quale il diritto di manifestare il proprio pensiero è attribuito all’uomo in quanto tale e a suo vantaggio, non all’uomo nella qualità di membro di una comunità e a vantaggio della stessa e dei suoi valori (forse anche quelli democratici).
Il primo comma si apre con la parola “tutti”, con la quale si è voluto espressamente garantire la libertà di manifestazione del pensiero tanto ai cittadini quanto agli stranieri. Il significato della parola “tutti” riguarda proprio l’estensione di tale libertà in maniera universalistica. Infatti, in sede di discussione dell’assemblea costituente, l’On. Ghidini dichiarò: “Credo che il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero attraverso ogni forma, non appartenga al cittadino in quanto facente parte dello Stato italiano, ma appartenga alla personalità umana”.
Dopo l’affermazione di libertà, l’art. 21 Cost. prevede, per le sue eventuali limitazioni, la regola della doppia garanzia dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria e del caso previsto dalla legge; e si prevede l’eccezione dei provvedimenti provvisori di polizia in caso di necessità e urgenza. Durante i lavori preparatori all’estensione e approvazione dell’art. 21 il Comitato di redazione precisò che “Solo la legge può limitare la manifestazione del pensiero a tutela della pubblica moralità e in vista specialmente della protezione della gioventù”. Spetta quindi esclusivamente al legislatore apporre limiti alla libertà di manifestazione del pensiero i quali, in quanto restrittivi di un diritto individuale, devono trovare giustificazione nella necessità di tutelare altri beni costituzionalmente rilevanti come per esempio il buon costume (riferito alla dignità umana), l’onore, la reputazione.
Ne consegue, che limitazioni sostanziali alla libertà di manifestazione del pensiero non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali nell’esigenza di tutelare altri beni protetti dalla Costituzione.
Oggi, grazie alla rete, l’individuo si ritrova ad essere parte attiva e passiva dell’informazione. Ne consegue che la libertà di espressione su internet si trova ad essere sottoposta a regolamentazioni che sfuggono all’ordinamento giuridico. La motivazione di questo contributo è che oggi, a mio sommesso avviso, ritengo la libertà di manifestazione del pensiero censurata, limitata e oscurata nella e dalla comunicazione di massa, soprattutto televisiva. Sta accadendo che la comunicazione è obbligata a ripercorrere unicamente il pensiero unico dominante lasciando pochissimo spazio alle critiche e a versioni differenti se non nelle parti in cui possano far comodo allo stesso sistema di controllo. Il controllo è l’obiettivo della manipolazione e della propaganda di Stato. Il web rimane l’ultimo avamposto rimasto di libertà per manifestare il proprio pensiero. Il concetto di pluralismo, che in epoca poco recente svolgeva un ruolo centrale nel processo di formazione dell’opinione pubblica, in rete è stato messo in crisi dagli algoritmi: questi vengono impiegati da motori di ricerca per creare una gerarchia di contenuti visualizzabili dall’utente tramite filtri che mirano ad intercettare le particolari preferenze. Così i social networks, e con essi l’incontrollabilità di flussi di informazione organizzati con tecniche algoritmiche, sembrano porsi in rotta di collisione con lo stesso principio di democrazia, perché le informazioni sono solo apparentemente diffuse ma in realtà programmate dalla loro origine. Chi decide i filtri da applicare e perché? Sicuramente non sono le istituzioni pubbliche ma società private dedite solo al profitto per le quali il cittadino è solo un numero nello sconfinato mare dei dati.
Proviamo a prendere in analisi una delle piattaforme che maggiormente oggi influenzano l’opinione pubblica: YouTube. L’attività algoritmica censoria praticata su e da YouTube, per esempio in merito al racconto pandemico, dovrebbe infastidire chiunque. Questo social ha introdotto una sezione intitolata “Norme sulla disinformazione” e in una sottosezione si occupa principalmente di contenuti relativi al Covid-19. Ebbene YouTube non tollera contenuti che diffondano disinformazione in ambito medico, in contrapposizione con le informazioni fornite sul Covid-19 dalle autorità sanitarie locali o dall’OMS. Sulla scientificità delle posizioni ufficiali, della loro credibilità e affidabilità ho già scritto*, ma è assolutamente inconciliabile con lo Stato di diritto la censura che viene operata in tal senso da YouTube. Questa piattaforma opera e produce profitto sul territorio italiano per cui deve essere assoggettata al nostro ordinamento giuridico. Solo la legge potrebbe prevedere limitazioni alla libertà di manifestazione del pensiero e comunque allorquando vengano violati altri diritti di rilevanza costituzionale. Ebbene, YouTube opera la censura non in base ad una legge o ad un provvedimento giudiziario, ma arbitrariamente senza alcun tipo di controllo pubblico. Potrei comprendere un filtro preventivo ed immediato di fronte a video che incitano al razzismo, alla xenofobia, alla violenza, alla pornografia, ma censurare altro senza la presenza dello Stato significa produrre, di fatto, dei limiti arbitrari e senza confini alla libertà di manifestare il pensiero in pieno contrasto con l’art. 21 Cost., così realizzando un pericoloso presupposto che, se non analizzato e sviluppato giuridicamente, potrebbe portare (lo è già di fatto) ad un sovvertimento dello Stato di diritto. A nulla può valere l’eccezione per cui la piattaforma YouTube venga gestita da una società privata. Questi social hanno scelto di realizzare (per profitto) luoghi virtuali in cui chiunque possa esprimere il proprio pensiero e nel momento in cui ad un cittadino italiano gli si permetta la possibilità di comunicare, con un video e/o con la scrittura, la sua visione del mondo, dei ragionamenti e delle argomentazioni, l’art. 21 della Costituzione deve trovare piena applicazione.
Secondo una concezione pienamente liberale, si raggiunge una corretta e consapevole informazione solo attraverso il libero confronto fra idee contrastanti. Ci troviamo di fronte, invece, a meccanismi che, dietro il pretesto di proteggere taluni diritti, danno vita a vere e proprie forme di censura che limitano in forma inaccettabile la libertà di espressione. Stiamo passando “dalla libertà di parola al mutismo obbligatorio”. E’ penoso constatare che una società democratica e della conoscenza perda giorno dopo giorno il diritto di esprimersi.
“Nel corso di questi decenni di silenzio i nostri pensieri si sono sparpagliati e dispersi per ogni dove, senza mai confrontarsi, conoscersi, correggersi reciprocamente. I luoghi comuni del pensiero inculcato, anzi, del ragionamento obbligatorio, eruttati quotidianamente dalle gole magnetiche dei radiodiffusori, riprodotti su migliaia di giornali eguali tra loro come gocce d’acqua, riassunti ogni settimana per i circoli di educazione politica, ci hanno corrotti tutti quanti a tal punto che oggi quasi non ci sono più rimaste persone veramente integre. Oggi anche gli spiriti forti e arditi devono fare lo sforzo di raddrizzarsi, di sbarazzarsi del cumulo di inutile ciarpame che li soffoca e impedisce; ma anch’essi continuano a restar segnati da un marchio d’infamia e a muoversi malcerti a causa dei ferri coi quali furono incatenati prima dell’età adulta;”(Quando ritornano il respiro e la coscienza di Aleksandr Solzenicyn – 1973).
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