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obbligo vaccinale

Questo contributo prenderà le mosse e si poggerà sul pregevole articolo pubblicato il 07/06/2021 all’interno del sito internet di carattere giuridico “Altalex”, a firma dell’Avv. Dario Frassy, dal titolo “Considerazioni etiche e giuridiche sull’obbligatorietà dei vaccini anti covid-19”.

Prima di addentrarmi nella discussione del tema, avverto subito l’esigenza di esternare la mia personale preoccupazione sull’assenza di un trasparente dibattito pubblico sulla questione. Per essere più precisi, il dibattito è onnipresente, capillare e martellante, soprattutto sulle reti televisive, ma è caratterizzato dalla unilateralità del discorso, dalla banalità delle argomentazioni e dalla presenza di semplificazioni che non danno la possibilità al cittadino di ricevere una completa informazione.

Il decreto-legge n. 44/2021 è stato convertito con modifiche dalla Legge n. 76/2021, prevedendo l’obbligatorietà della vaccinazione covid-19 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario. L’Italia è stata, per il momento, la prima e l’unica nazione ad aver imposto l’obbligo di vaccinazione. 

Come ben argomenta l’Avv. Dario Frassy, la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte sulla materia, a partire dalla sentenza n. 258/1994 per giungere alla più recente sentenza n. 5/2018, delineando i presupposti, affinché l’obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell’art. 32 della Costituzione. In particolare la Corte Costituzionale ha statuito che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione:

a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale(cfr. sentenza 1990 n. 307);

b)se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); 

c)“se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale “trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l’arte prescrivono in relazione alla sua natura” (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall’art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990 cit.).

Per la Corte i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale all’imprescindibilità di un “corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite”.

L’Avv. Dario Frassy pone in risalto il fatto che altre istituzioni si sono occupate dell’obbligo vaccinale.

– Il Consiglio d’Europa ha affrontato recentemente il tema dei vaccini anti COVID-19 e i relativi riflessi etici e legali, approvando il 27/01/2021 la Risoluzione 2361, nella quale tra l’altro ha espressamente escluso che gli stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID (punto 7.3.1) e ha inoltre vietato di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene (punto 7.3.2).

– L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ha dichiarato che non è pensabile di poter effettuale un passaporto vaccinale sanitario stante la delicatezza dei dati che vi sarebbe contenuti, la variabilità e temporaneità della certificazione stessa in assenza di presupposti scientifici accertati e certi.

– Il recentissimo Rapporto pubblicato il 13/03/2021 dall’I.S.S. e redatto insieme a Ministero, A.I.FA. e I.N.A.I.L. mette in chiara evidenza la totale sperimentalità dei vaccini e le conseguenti incertezze che li accompagnano, rendendo in tale quadro non applicabile la compressione del diritto costituzionale alla scelta sanitaria individuale rispetto al limite del supremo bene della tutela della salute pubblica.

Si legge nel rapporto che “Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e l’igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. … non è ancora noto se le persone vaccinate possano comunque acquisire l’infezione da SARS-CoV-2 ed eventualmente trasmetterla ad altri soggetti. … Infine, è verosimile che alcune varianti possano eludere la risposta immunitaria evocata dalla vaccinazione, e, quindi, infettare i soggetti vaccinati. Segnalazioni preliminari suggeriscono una ridotta attività neutralizzante degli anticorpi di campioni biologici ottenuti da soggetti vaccinati con i vaccini a mRNA nei confronti di alcune VOC, come quella Sudafricana, e un livello di efficacia basso del vaccino di AstraZeneca nel prevenire la malattia di grado lieve o moderato nel contesto epidemico sud-africano. … a persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata

Prima il Governo, poi il Parlamento non sembrano aver tenuto in conto l’insegnamento delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, né dei principi etici e giuridici espressi nelle Convenzioni e nei Trattati internazionali riguardanti la libertà di scelta terapeutica. 

Allo stato attuale, pertanto, mancano tutti i presupposti di certezza scientifica per imporre l’obbligatorietà del vaccino. La situazione di sperimentalità dei vaccini anti COVID-19 non garantisce nessuna certezza di non trasmissibilità del virus da parte delle persone vaccinate e nessuna certezza di immunità dal virus; evidenze invece rivelano la possibilità di complicanze vaccinali talvolta anche gravi.

Alla luce di ciò, risultando evidente e documentato quanto poc’anzi specificato, perché lo Stato italiano ha imposto l’obbligo vaccinale nei confronti degli operatori sanitari? Non è possibile invocare, come alcuni fanno, genericamente il principio di precauzione. Questo principio è collegato a quello di responsabilità che si sostanzia nell’esigenza etica di valutare il rischio che si vorrebbe evitare adottando misure precauzionali. Si tratta di stabilire se tale rischio sia fondato, se ciò che è noto circa la fondatezza di tale rischio giustifichi l’adozione di provvedimenti cautelativi e se tali provvedimenti si armonizzino con il principio di proporzionalità. A questo punto è assolutamente necessario conoscere i criteri di identificazione e valutazione del rischio adottati dagli esperti del Governo che hanno portato alla previsione di un obbligo vaccinale.

Quello che emerge pericolosamente è l’assenza della politica che si è piegata totalmente al dato tecnico. Le azioni politiche e il diritto devono avere sempre un ruolo preminente rispetto ai metodi utilizzati da una certa scienza. Il diritto decide su quello che è legittimo e giusto, la scienza su quello che è possibile e non sempre quello che è possibile può risultare giusto da un punto di vista giuridico e etico. Una politica al servizio della tecnica trasforma una democrazia in uno stato tecnocratico. Difatti, da più di un anno, il parlamento è stato ridotto a mero organo consultivo e non più di impulso legislativo. Il Governo, di fatto, ha avocato a sé il potere legislativo desautorando il nostro parlamento di ogni reale funzione. Inoltre, lasciando alla tecnica scientifica il controllo del diritto, l’Italia corre il rischio di cedere la propria sovranità a organi ultranazionali non scelti democraticamente dai cittadini italiani.   

Comments(8)

    • Marianna Naimo

    • 3 anni ago

    Grazie della Tua presenza e del Tuo prezioso contributo!

      • domenicoconversa

      • 3 anni ago

      Ti ringrazio Marianna per il tuo commento. Le tue parole mi aiutano a continuare!

    • Francesco Paolo Schettini

    • 3 anni ago

    Grazie caro Domenico.

      • domenicoconversa

      • 3 anni ago

      Grazie per il tuo sostegno Francesco

  1. […] Si cercherà con questo contributo di proporre delle argomentazioni in merito alla possibile introduzione giuridica del green-pass. Non è ancora stato chiarito da parte delle autorità competenti a quali ambiti e contesti sociali tale obbligo possa applicarsi, ma sembra che lo Stato italiano vorrebbe imporre al cittadino un obbligo giuridico alla vaccinazione Covid-19 la cui inosservanza produrrebbe una sanzione consistente nella impossibilità di frequentare alcuni luoghi pubblici come cinema, palestre, piscine, teatri e centri commerciali. Si è anche iniziato a discutere della possibile esclusione dal luogo di lavoro. Il cittadino che in questo momento nutre dei dubbi e che ha scelto di non vaccinarsi rischia di trovarsi, a breve, in una società che lo escluderebbe di fatto dalla vita sociale. Tale obbligo discende dalla necessità di tutelare la salute collettiva dall’emergenza sanitaria dovuta all’infezione Sars-Cov-2. Su tale argomento rimando anche al mio precedente articolo “L’obbligo vaccinale tra etica e diritto”. […]

    • Erminia Notargiacomo

    • 3 anni ago

    Grazie molte per la chiarezza

      • domenicoconversa

      • 3 anni ago

      Grazie a te per il commento. Sono molto contento che qualcuno possa trovare giovamento.

  2. […] >> L’obbligo vaccinale tra etica e diritto […]

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