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La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

Nell’articolo 2 si parla di diritti «inviolabili»: e questo aggettivo fu scelto dalla prima Sottocommissione fra i molti proposti: imprescrittibili, insopprimibili, irrinunciabili, incancellabili, fondamentali, essenziali, eterni, sacri, originari, naturali. Dal punto di vista giuridico, quest’ultimo aggettivo sarebbe stato il più indicato, poiché è ben chiaro il concetto di diritto naturale; ma la sottocommissione fu unanime nell’attribuire all’articolo un significato più filosofico, storico e anche finalistico, che giuridico. L’obiettivo era di spogliarlo di ogni veste positivamente giuridica, vale a dire di ogni sia pur tenue sapore di ordine, di divieto o di limitazione. Anche lo Stato e soprattutto lo Stato, non può in alcun modo intromettersi e/o limitare i diritti inviolabili dell’uomo. Si voleva evitare qualsiasi ingerenza esterna in virtù della tragedia e degli orrori del fascismo che videro proprio lo Stato quale nemico del singolo individuo e del popolo intero. Inoltre, l’articolo 2 della Costituzione italiana fissa il principio personalista: in altre parole la Repubblica riconosce i diritti inviolabili della persona. Il fatto che lo Stato riconosca tali diritti significa che essi esistono già prima dello Stato. Dal principio personalista discende che fine ultimo dell’organizzazione sociale è lo sviluppo di ogni singola persona umana e che di conseguenza non è la persona in funzione dello Stato, ma lo Stato in funzione della persona. Tale principio, posto come fondamenta della Carta costituzionale, ha subito una drastica sospensione nella sua applicazione durante il periodo della così detta pandemia a partire dal febbraio 2020. La persona, il singolo individuo è diventato subalterno rispetto all’interesse collettivo.   

L’aggiunta del correlativo concetto, accanto ai diritti involabili,dei doveri inderogabili è dovuta al presidente della Commissione, on. Ruini, il quale disse: « I proponenti hanno aderito alla mia tenace insistenza perché in questo articolo si mettano insieme, come lati inscindibili, come due aspetti dei quali uno non può sceverare dall’altro, i diritti e i doveri. Concetto tipicamente mazziniano, che si era già affacciato nella rivoluzione francese e ormai è accolto da tutti, è ormai assiomatico ». 

È tuttavia innegabile che qualche elemento di giuridicità è rimasto nella formulazione dell’articolo 2. Per diritti inviolabili si intendono, secondo lo spirito della discussione presso la prima Sottocommissione, non soltanto quelli successivamente e specificatamente riconosciuti nella Costituzione, ma anche tutti gli altri diritti naturali e storicamente preesistenti alla formazione dello Stato. Questi diritti sono quelli generalmente accettati come naturali e insopprimibili (diritto di vivere, di muoversi, di parlare, di formarsi una famiglia, di procreare, diritto all’onore, ecc.); né in sottocommissione si ritenne necessario farne una esemplificazione, se si eccettua il caso limite esemplificato dall’on. Marchesi, il quale parlò di «libertà interiore, che non ci può essere data e tolta da nessun Governo…, approdo supremo del proprio personale destino, che non può essere regolato né minacciato dalla legge ». È doveroso chiedersi se tale libertà interiore è oggi minacciata, anziché dalla legge, dalla pubblicità, dai mass media, dai social che giornalmente si aprono un varco all’interno della intimità della nostra mente. 

Poiché l’uomo è « animale sociale » e non può essere giuridicamente considerato se non in quanto tale, ai diritti naturali fanno riscontro, nell’articolo 2, i correlativi doveri, senza il rispetto dei quali non è possibile l’umana convivenza; e anche questi doveri non sono soltanto quelli specificati nei successivi articoli della Costituzione; sono doveri naturali, al pari dei diritti (rispetto della vita altrui, della libertà di movimento altrui, dell’onore altrui, ecc.). In sostanza il dovere di rispettare i diritti inviolabili altrui e non, invece, il dovere di annullarsi in un concetto di collettivizzazione dove “il pieno sviluppo della persona” si sostanzia in mero adattamento alle condizioni economiche e sociali imposte dal potere. Scriveva nel 1966 Theodor W. Adorno in Educazione dopo Auschwitz “Gli uomini che si inquadrano ciecamente nella collettività riducono se stessi a una sorta di materiale, si annullano come esseri autodeterminati.”

Giova conoscere, a documentazione dello sforzo da un lato di non dare un contenuto direttamente giuridico e normativo all’articolo, dall’altro di attribuirgli un valore di principio filosofico-giuridico, l’ordine del giorno che l’on. Dossetti sottopose alla prima Sottocommissione, come risultato della discussione generale:

« La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell’uomo;

esclusa quella che si ispiri a una visione soltanto individualistica;

esclusa quella che si ispiri a una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l’attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali;

ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell’Italia democratica deve sodisfare, è quella che:

a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi Valori e dei suoi bisogni, non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella;

b) riconosca a un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e a perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie, disposte secondo una naturale gradualità {comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato;

e) che per ciò affermi l’esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato ».

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