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Il dibattito sull’obbligo vaccinale si colloca al crocevia tra diritto alla salute, libertà individuale e interesse collettivo. Una delle questioni più controverse riguarda la legittimità di imporre trattamenti sanitari sulla base di un rischio potenziale, anziché in presenza di un pericolo attuale. Il presente saggio intende esplorare questa tematica dal punto di vista giuridico, analizzando norme costituzionali, convenzioni internazionali e giurisprudenza rilevante, per dimostrare che la coercizione preventiva trova legittimità solo in casi eccezionali, fondati su dati reali e attuali.

1. Il Quadro Costituzionale Italiano

L’art. 32 della Costituzione italiana stabilisce che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» e comunque «nel rispetto della persona umana». La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 307/1990, ha chiarito che la legittimità di un obbligo vaccinale è subordinata a tre condizioni: (1) tutela della salute individuale e collettiva, (2) effetti collaterali normalmente tollerabili, e (3) previsione di un equo indennizzo in caso di danno.

Con la sentenza n. 5/2018, la Consulta ha ribadito che l’obbligo può essere legittimamente previsto dal legislatore, purché fondato su evidenze scientifiche, proporzionato e rispettoso del principio di ragionevolezza. Tuttavia, tali decisioni devono sempre rispondere a una necessità concreta e documentabile.

2. Diritto Internazionale e Convenzioni

La Convenzione di Oviedo (ratificata con L. 145/2001) prevede che ogni trattamento medico richieda il consenso informato, salvo in casi eccezionali di emergenza. Analogamente, i Principi di Siracusa sull’interpretazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabiliscono che le limitazioni dei diritti devono essere legali, necessarie, proporzionate e basate su un pericolo reale, non ipotetico.

Gli International Health Regulations (2005) dell’OMS ribadiscono che ogni misura sanitaria coercitiva deve essere proporzionata al rischio effettivo, e applicata solo in contesti emergenziali con dati scientifici alla mano.

3. La Giurisprudenza Europea

Nel caso Vavřička e altri vs. Repubblica Ceca (2021), la Grande Camera della Corte EDU ha ammesso la legittimità di un obbligo vaccinale se stabilito dalla legge e se prevede esenzioni mediche e sanzioni lievi. Tuttavia, la Corte ha posto l’accento sulla necessità che tale obbligo risponda a un “pressing social need”, ossia un bisogno sociale urgente e attuale, non una semplice proiezione statistica.

4. La Legge n. 119/2017 e le sue criticità

La Legge n. 119 del 2017, nota come Legge Lorenzin, ha introdotto l’obbligo vaccinale per l’accesso alla scuola dell’infanzia, prevedendo non solo una sanzione amministrativa per gli inadempienti, ma anche l’esclusione dei bambini dalla frequenza scolastica in caso di mancata osservanza degli obblighi vaccinali. Tale misura si configura come una restrizione molto severa che ha suscitato dibattito per la sua evidente portata coercitiva.

Dal punto di vista giuridico, la previsione di un’esclusione scolastica appare problematica, poiché implica una limitazione preventiva non giustificata da una situazione di emergenza sanitaria concreta e attuale, ma basata su un rischio potenziale e una proiezione epidemiologica. Questa scelta legislativa solleva questioni di proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali, soprattutto in considerazione dell’importanza costituzionale dell’istruzione e della socializzazione.

5. Rischio Potenziale vs. Pericolo Attuale

Il punto centrale è la distinzione tra rischio potenziale e pericolo attuale. Il primo è una proiezione statistico-epidemiologica: indica che, se la copertura vaccinale cala, la malattia potrebbe tornare. Il secondo è una condizione concreta e presente: focolai in atto, aumento significativo dei contagi, pressione sugli ospedali.

Giuridicamente, solo il pericolo attuale può giustificare una restrizione dei diritti fondamentali. Imponendo l’obbligo sulla base del solo rischio potenziale, si legittima una forma di coercizione preventiva che contrasta con i principi di proporzionalità, necessità e legalità.

6. Argomentazioni accessibili a tutti, non solo ai medici

È importante sottolineare che le argomentazioni qui sviluppate non richiedono competenze mediche o scientifiche specialistiche per essere comprese o sostenute. La distinzione tra rischio potenziale e pericolo attuale, così come i principi giuridici di proporzionalità, necessità e tutela dei diritti fondamentali, sono nozioni che possono e devono essere valutate anche da chi non è medico.

Non si intende con ciò mettere in discussione l’efficacia o la sicurezza dei vaccini, che sono strumenti fondamentali di salute pubblica. L’oggetto del ragionamento è invece la legittimità dell’obbligo vaccinale diretto o indiretto, in particolare quando esso si fonda su una mera previsione statistica anziché su fatti concreti e attuali. Questo approccio permette un confronto civile e informato su temi di diritto e libertà senza cadere in prese di posizione contro il vaccino in sé.

7. Risposta all’obiezione “Il rischio potrebbe diventare pericolo”

A chi sostiene che un rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, si può rispondere che il diritto si fonda su fatti, non su ipotesi. La possibilità che un evento si verifichi non è sufficiente per comprimere diritti fondamentali. Il principio di precauzione non autorizza l’adozione di misure coercitive in assenza di pericolo concreto, bensì solo l’attuazione di strategie preventive non lesive (informazione, monitoraggio, promozione).

Conclusione

La legittimità giuridica dell’obbligo vaccinale presuppone una minaccia attuale e documentata, non una proiezione statistica. Gli strumenti giuridici nazionali e internazionali richiedono proporzionalità, evidenza, emergenza e rispetto della dignità umana. In assenza di tali presupposti, lo Stato può informare, incentivare, educare, ma non imporre. La prevenzione deve rimanere sul piano della responsabilità individuale, non della coercizione sistemica.

Riferimenti

  • Corte Costituzionale, sentenze n. 307/1990, 258/1994, 5/2018, 14/2023.
  • Corte EDU, caso Vavřička e altri vs. Repubblica Ceca (2021).
  • Convenzione di Oviedo, L. 145/2001.
  • Principi di Siracusa (ONU, 1984).
  • International Health Regulations (OMS, 2005).
  • Legge n. 119/2017 (Legge Lorenzin).

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